Art. 44.
(Respingimento alla frontiera).

      1. Il cittadino e la cittadina stranieri privi dei requisiti stabiliti dalla presente

 

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legge per l'ingresso in Italia, che vengono trovati dalle forze dell'ordine nell'atto di attraversare illegalmente la frontiera, sono rinviati al servizio di frontiera. Il servizio di frontiera verifica che il cittadino e la cittadina stranieri non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 10, terzo comma, della Costituzione o di cui all'articolo 1 della citata Convenzione internazionale relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva della legge 24 luglio 1954, n. 722, e che non rientrino tra i casi di divieto di espulsione e di respingimento di cui all'articolo 41 della presente legge. Qualora tali accertamenti diano esito negativo, la polizia di frontiera dispone il respingimento del cittadino e della cittadina stranieri.
      2. Il respingimento di cui al comma 1 può essere disposto unicamente entro quarantotto ore dal ritrovamento del cittadino e della cittadina stranieri. Decorso tale termine senza che sia stato adottato il provvedimento, il questore territorialmente competente, se ne ricorrono i presupposti, propone al tribunale l'adozione del provvedimento di espulsione secondo le modalità di cui all'articolo 47.
      3. Avverso il provvedimento di respingimento disposto dal servizio di frontiera è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente, anche dall'estero, entro due mesi. Il ricorso può contenere l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento. In tale caso l'esecuzione dell'allontanamento non può avvenire sino alla decisione sull'istanza di sospensione, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato.
      4. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Archivio centrale dei respingimenti alla frontiera. Trimestralmente gli uffici di polizia di frontiera inviano all'Archivio i dati relativi alle operazioni effettuate nel trimestre precedente. Tali dati costituiscono uno degli elementi di valutazione del fenomeno migratorio ai
 

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fini della predisposizione del documento programmatico di cui all'articolo 7, comma 1.
      5. Il vettore che ha condotto alla frontiera un cittadino o una cittadina stranieri privi dei requisiti per l'ingresso in Italia di cui all'articolo 4, o che devono essere comunque respinti ai sensi del presente articolo, è tenuto a prenderli in carico e a ricondurli nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso del cittadino e della cittadina stranieri.